INDENNITÀ DI FREQUENZA, REQUISITI, DSA

INDENNITÀ DI FREQUENZA 

È una prestazione economica che viene erogata mensilmente dall’INPS a seguito di apposita domanda.

L’indennità di frequenza è stata istituita da una legge nazionale (Legge 11.10.1990 n. 289) ed è dunque un DIRITTO, che si applica uniformemente su tutto il territorio nazionale.

L’indennità di frequenza è un sostegno di tipo economico per minori che presentano “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età”.

REQUISITI

Indennità di frequenza può essere concessa in favore dei minori ai quali sono stati diagnosticati disturbi del neurosviluppo, quali D.S.A. (Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

I DISTURBI SONO:

  • la dislessia;
  • la discalculia;
  • la disortografia, e la disgrafia;
  • Disturbi di Attenzione/Iperattività (ADHD);
  • Disturbi del Linguaggio, DOP, deficit cognitivi, etc..

IMPORTO

L’ indennità di frequenza viene erogata in rate mensili, di importo aggiornato annualmente.

Per l’anno 2024 essa è pari ad € 343,66 mensili.

COME RICHIEDERLA 

Per ottenere l’indennità di frequenza, occorre preliminarmente avanzare la domanda all’Inps.

Le modalità sono spiegate nel vademecum che trovate nella sezione LINK : “VADEMECUM”.

In sintesi, per ottenere l’indennità di frequenza occorre seguire questo iter:

  • acquisire la diagnosi relativa ai disturbi del minore;
  • recarsi dal pediatra (o dal medico di famiglia).

Il pediatra (o medico di famiglia) dovrà compilare la certificazione medica, trascrivendo la diagnosi, con il relativo codice nosografico, che invierà telematicamente all’INPS. Il certificato deve essere rilasciato in modalità digitale.

Il certificato medico ha una validità di 90 giorni, termine entro il quale dovrà essere presentata la domanda. Si precisa, inoltre, che con lo stesso certificato è possibile richiedere differenti prestazioni e/o benefici (ad esempio, quelli previsti dalla Legge 104/92, per i quali la casella da barrare è “Handicap”).

RECARSI PRESSO UN PATRONATO

La domanda all’INPS può essere presentata, alternativamente:

  • personalmente, in via telematica, direttamente da sito www.inps.it; oppure;
  • tramite gli enti di patronato, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

 

LA VISITA PRESSO LA COMMISSIONE MEDICA

A seguito dell’invio telematico della domanda, l’INPS invierà per posta la lettera di convocazione a visita. Nella prassi, le visite effettuate dalle Commissioni mediche spesso sono molto brevi, “sommarie” e basate quasi esclusivamente sul riscontro documentale. E’ pertanto consigliabile dotarsi, prima della visita, di una documentazione esaustiva, completa e qualificata, idonea a comprovare la sussistenza dei disturbi per i quali si è avanzata la domanda.

ESITO DELLA VALUTAZIONE

Dopo la visita, l’INPS invierà per raccomandata l’esito della valutazione. In caso di esito negativo, è possibile impugnare il verbale Inps dinanzi all’Autorità Giudiziaria entro il termine di 6 mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della raccomandata.

L’EVENTUALE RICORSO

Come detto, contro il verbale Inps che nega l’indennità di frequenza, è possibile proporre ricorso dinanzi al Tribunale del circondario di residenza del minore, entro 6 mesi dalla ricezione della raccomandata INPS.

La procedura del contenzioso giudiziario è molto tecnica e specialistica, ed è consigliabile rivolgersi a professionisti che abbiano acquisito una certa specializzazione ed esperienza in materia.

Nella nostra esperienza giudiziaria (fatta di centinaia e centinaia di ricorsi presentati ed accolti in ogni regione d’Italia), possiamo confermarvi che è possibile ottenere l’indennità di frequenza anche per disturbi quali DSA, ADHD ed altri disturbi del neurosviluppo minorile.

L’importante è non arrendersi dinanzi ad un eventuale rigetto della domanda da parte dell’Inps, e presentare ricorso tramite professionisti competenti ed esperti della materia.

L’ indennità di frequenza è un diritto!

Per qualsiasi informazione od aiuto, non esitate a contattarci.

ATTENZIONE ALLE “FAKE NEWS”!

Spesso si trovano in rete false od errate informazioni relative all’indennità di frequenza.

Facciamo chiarezza su alcuni concetti fondamentali:

L’INDENNITÀ DI FREQUENZA NON NECESSITA DELLA  Legge 104.

Spesso alle famiglie viene detto che occorre ottenere il riconoscimento dello stato di handicap, ex Legge 104, al fine di poter ottenere l’indennità di frequenza.

Questo è falso! La 104 può essere richiesta se vi sono i presupposti richiesti dalla legge (che sono diversi da quelli dell’indennità di frequenza) e se effettivamente sussistono un interesse o una necessità concreti (ad esempio: la necessità di un insegnante di sostegno a scuola, oppure i premessi o congedi lavorativi per i genitori).

L’indennità di frequenza, in ogni caso, non richiede che il minore sia stato riconosciuto portatore di handicap ex Legge 104.

Quindi la domanda per ottenere l’indennità di frequenza può essere presentata autonomamente, senza quella relativa alla Legge 104.

Le due previdenze (indennità di frequenza e Legge 104) sono diverse, distinte, autonome e non si presuppongono l’un l’altra.

 

REDDITO DEI GENITORI 

 

L’INDENNITÀ DI FREQUENZA non costituisce un reddito ai fini ISEE.

Con la sentenza n. 842 del 2016, il Consiglio di Stato ha chiarito che l’indennità di frequenza, così come l’indennità di accompagnamento, non concorrono al calcolo del valore del patrimonio mobiliare ai fini ISEE e non rientrano nella giacenza media dei conti del nucleo familiare.

Ciò in quanto l’indennità di frequenza non è finalizzata a fornire un vantaggio economico, bensì a compensare una situazione di difficoltà del minore e della sua famiglia.

L’INDENNITÀ DI FREQUENZA non preclude né pregiudica i futuri sbocchi lavorativi.

L’indennità di frequenza rientra tra le invalidità civili. Tuttavia, è una categoria assai diversa dall’invalidità civile vera e propria, che per definizione rappresenta una diminuita capacità lavorativa della persona.

L’invalidità civile dei minori -che dà diritto al beneficio dell’indennità di frequenza- non viene valutata secondo i criteri tabellari e percentualistici delle invalidità civili dei maggiorenni (ossia come riduzione della capacità lavorativa).

L’invalidità civile dei minori viene valutata esclusivamente sulla base delle difficoltà persistenti del minore a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.

Al compimento dei 18 anni, l’indennità di frequenza (e con essa l’invalidità civile) automaticamente cessa, decade e viene meno, non lasciando traccia e non precludendo alcuna carriera o mansione lavorativa.

L’INDENNITÀ DI FREQUENZA non deve essere rendicontata e giustificata.

Le somme erogate da Inps a titolo di indennità di frequenza sono gestite dai genitori del minore, i quali non hanno alcun obbligo di effettuare rendiconti né di dare giustificazioni su come hanno utilizzato tali somme.

L’INDENNITÀ DI FREQUENZA non deve essere richiesta ogni anno.

Spesso le famiglie ci chiedono se devono presentare domanda ogni anno ad Inps. L’indennità di frequenza non ha termini o scadenze annuali, essa viene erogata fino al compimento dei 18 anni, ed in quell’arco di tempo Inps ha facoltà di effettuare visite di revisione, al fine di verificare se vi siano state modificazioni delle condizioni sanitarie del minore.

Dopo che il minore è stato convocato a visita di revisione, Inps invierà il verbale con il quale si comunica se l’indennità di frequenza è stata confermata, oppure se è stata revocata. In caso di revoca, è possibile presentare ricorso, laddove la revoca risulti illegittima (ad esempio, perché il quadro clinico-diagnostico del minore è rimasto immutato).

L’INDENNITÀ DI FREQUENZA non presuppone esclusivamente la frequenza scolastica.

L’indennità di frequenza viene concessa non solamente ai minori che frequentano le scuole (pubbliche o private) di ogni ordine e grado, ma altresì ai minori che frequentano scuole materne ed asili nido, ed ai minori che frequentano centri riabilitativi o terapeutici. Ricordatevi di inviare ad Inps, annualmente, l’attestazione della frequenza, rilasciata dalle scuole, asili, centri terapeutici, etc..

L’INDENNITÀ DI FREQUENZA non richiede un limite di reddito dei genitori del minore.

L’indennità di frequenza viene concessa a prescindere dal reddito dei genitori del minore. E’ solamente il minore (non i suoi genitori!) che non deve beneficiare di un reddito personale superiore a 5.725,46

.

L’INDENNITÀ DI FREQUENZA non viene erogata retroattivamente, ma richiede la presentazione di una apposita domanda.

Spesso tante famiglie vengono tardivamente a conoscenza dell’esistenza dell’indennità di frequenza, che rappresenta un aiuto importante per molte famiglie, e ci chiedono se possono richiedere l’indennità di frequenza anche per gli anni trascorsi. Purtroppo no: l’indennità di frequenza viene erogata a partire dal mese di presentazione della domanda amministrativa, e non può essere concessa retroattivamente, anche se il minore risultava averne diritto.

L’INDENNITÀ DI FREQUENZA non viene concessa facilmente da Inps, ma ciò non significa che non costituisca un diritto di vostro figlio!

DSA ADHD 

Inps, purtroppo, tende spesso a rigettare le domande di indennità di frequenza, soprattutto per diagnosi di DSA o ADHD. Evidentemente, per Inps tali disturbi non sono considerati sufficienti per integrare il diritto a beneficiare dell’indennità di frequenza. Molte famiglie, dinanzi al rigetto della loro domanda, si arrendono, ritenendo di non avere diritto all’indennità di frequenza, e non presentano ricorso. Noi invece sosteniamo che anche per disturbi come DSA e ADHD il minore abbia diritto di percepire l’indennità di frequenza. Siamo stati i primi a batterci per far ottenere questo diritto ai tanti bambini e ragazzi con DSA o ADHD. Ed i Tribunali di ogni regione d’Italia, ove abbiamo presentato i nostri ricorsi, ci hanno dato ragione, accogliendo i nostri ricorsi.

Dopo centinaia e centinaia di nostri ricorsi accolti, oggi possiamo affermare, con i precedenti giurisprudenziali ottenuti, che anche per quadri clinici di DSA o ADHD è possibile ottenere l’indennità di frequenza. Dinanzi al rigetto della domanda di indennità di frequenza da parte di Inps, si ha tempo 6 mesi per presentare ricorso. Se il ricorso viene affidato ad avvocati esperti e competenti, vi sono ottime possibilità di ottenere l’indennità di frequenza.

Chi ha un figlio con disturbi del neurosviluppo (DSA, ADHD, DSL, DOP, eccetera) sa bene quanto siano gravose ed ingenti le spese da affrontare per aiutarlo. Si va dalle ripetizioni scolastiche, ai tutors, ai sostegni psicologici, ai percorsi terapeutici e di potenziamento, all’acquisto di strumenti informatici. Senza sottacere il fatto che, spesso, almeno un genitore è costretto a rinunciare al proprio lavoro per seguire il proprio figlio, anche solo per l’aiuto pomeridiano nei compiti scolastici. Lo Stato non può abbandonare tutte queste famiglie, dimenticandosi di loro. Queste famiglie hanno diritto di essere aiutate. Questi bambini devono essere supportati, aiutati, ed hanno bisogno di risorse economiche con le quali affrontare tutti i percorsi terapeutici e di sostegno allo studio. L’indennità di frequenza rappresenta un aiuto economico a cui queste famiglie hanno diritto.

Continueremo a batterci per aiutare e sostenere queste famiglie e questi bambini. Questa è la nostra missione.

Se ritenete di avere diritto all’indennità di frequenza, ma avete dubbi su come ottenerla, oppure se la vostra domanda è stata rigettata da Inps, contattateci, senza impegno.

Operiamo in tutta Italia.

SCARICA IL PDF VADEMECUM INDENNITÀ DI FREQUENZA 2024

INDENNITÀ DI FREQUENZA: REQUISITI

Requisito anagrafico

età inferiore a 18 anni

Requisito reddituale

Il minore (non i suoi genitori!) non deve avere un reddito annuo superiore a 5.725,46

Requisito ambientale


a) residenza in Italia;
b) frequenza di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, a partire dagli asili nido,
oppure :
frequenza continua o periodica di: centri ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-residenziale,
pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e
nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap

Requisito sanitario

il minore deve manifestare “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”

Come richiederla

  1. invio telematico del  certificato medico

  2. presentazione della domanda

  3. visita presso la Commissione

 4. ricezione del verbale

Cosa fare in caso di rigetto della domanda

È possibile presentare ricorso entro 6 mesi dalla ricezione del verbale

Indennità di frequenza non viene concessa facilmente da Inps, ma ciò non significa che non costituisca un diritto di vostro figlio!
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